(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
     della Regione Trentino-Alto Adige n. 11 del 14 marzo 1995)
 
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
  Vista la deliberazione della giunta  provinciale  n.  6840  del  21
nobembre 1994;
 
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
                 Iscrizione nel registro provinciale
        delle organizzazioni di volontariato e sua revisione
 
  1.  L'iscrizione  nel  registro provinciale delle organizzazioni di
volontariato e' subordinata al possesso da parte delle organizzazioni
stesse dei  requisiti  di  cui  agli  articoli  2  e  3  della  legge
provinciale  1  luglio  1993,  n.  11,  e  alla  prestazione, in modo
organizzativo e continuativo, di  attivita'  o  servizi  nei  settori
dell'assistenza  sociale  e  sanitaria,  delle  attivita'  culturali,
educative e formative, delle  attivita'  sportive,  ricreative  e  di
tempo  libero,  della  protezione  civile, tutela dell'ambiente e del
paesaggio, a favore della generalita'  dei  cittadini  potenzialmente
interessati, e non dei soli volontari aderenti alle organizzazioni.
  2.  L'iscrizione  nel  registro provinciale delle organizzazioni di
volontariato e' subordinata alle seguenti ulteriori condizioni:
   a)   che   il   personale   che   presta   attivita'   in   favore
dell'organizzazione   di   volontariato   con   contratto  di  lavoro
subordinato e con contratto d'opera non ricopra  cariche  sociali  in
seno all'organizzazione stessa;
   b)  che  lo  statuto  o  l'atto costitutivo dell'organizzazione di
volontariato non attribuisca voto plurimo ad alcuno dei soci;
   c) che le cariche sociali dell'organizzazione di volontariato  non
siano  ricoperte  da  persone  che  non abbiano la qualita' di soci o
volontari aderenti, eccezione fatta per la  carica  di  revisore  dei
conti;
   d) qualora si tratti di organizzazione di volontariato a carattere
nazionale con sede legale al di fuori del territorio provinciale, che
abbia  una  sede  operativa,  con  autonomia organizzativa, anche nel
territorio predetto.
  3.  Le  organizzazioni  di  volontariato  iscritte   nel   registro
provinciale sono tenute a presentare annualmente, entro il 31 maggio,
all'ufficio  affari  del  gabinetto  della  ripartizione  provinciale
presidenza, in seguito denominato ufficio competente,  una  relazione
sull'attivita' svolta e l'elencazione delle entrate con l'indicazione
nominativa  dei  soggetti  eroganti,  fatto salvo l'anonimato, quando
richiesto, limitatamente alle offerte di privati.
  4.  Le  organizzazioni  di  volontariato  iscritte   nel   registro
provinciale  sono  tenute  a  presentare all'ufficio competente copia
autentica degli atti integrativi o modificativi dello  statuto  ed  a
comunicare  ogni variazione dei componenti degli organi sociali entro
il  termine  di  giorni  trenta  dall'adozione  o   dalla   data   di
esecutivita' del relativo provvedimento.
  5.  L'ufficio  competente,  su  disposizione  del  presidente della
giunta provinciale, effettua ogni cinque  anni  una  revisione  delle
sezioni    del   registro   provinciale   delle   organizzazioni   di
volontariato.
  6. Nel caso in cui l'ufficio  competente  sia  stato  informato  in
forma    scritta    di    gravi    irregolarita'    nella    gestione
dell'organizzazione di volontariato oppure gli  sia  stato  segnalato
per  iscritto  o  esso  abbia  comunque  accertato  il venir meno dei
requisiti di cui al comma  2  si  procede  altresi'  alla  revisione,
dandone  preavviso  alle  organizzazioni  di volontariato interessate
almeno quindici giorni prima dell'inizio delle operazioni. In sede di
tale revisione l'ufficio si avvale  dei  rapporti  informativi  degli
uffici  provinciali  e  dei  servizi di altre istituzioni periferiche
competenti nel settore di intervento in cui  opera  l'organizzazioine
di  volontariato oggetto della revisione stessa.  L'organizzazione di
volontariato e' tenuta inoltre a mettere a disposizione  dell'ufficio
competente i libri, i registri e i documenti contabili, che essa deve
tenere  in  base  alla  vigente  normativa  con  riguardo  al tipo di
organizzazione, nonche' a  fornire  i  dati,  le  informazioni  ed  i
chiarimenti   utili   ad   accertare  la  regolarita'  e  continuita'
dell'attivita' di volontariato svolta e la sussistenza dei  requisiti
richiesti per l'iscrizione nel registro provinciale.